1. All'articolo 48 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto degli stranieri e ne assicura l'effettività».
1. Il primo periodo del primo comma dell'articolo 51 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Tutti i cittadini e gli stranieri dell'uno e dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge».
2. Il secondo comma dell'articolo 51 della Costituzione è abrogato.